Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il numero 2) dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «2) che i distacchi e i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale, mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica dall'organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi e i comandi ovvero impieghi in altri settori aventi caratteristiche diverse dalla polizia municipale; è altresì incompatibile ogni funzione o mansione non inerente alle funzioni di polizia municipale».